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Forum di Bioetica
NEWSLETTER N. 9 - Aprile 2004
Intorno ai Principi dell'Etica
Continua la presentazione dei principi della bioetica personalista.
Il Rationale per un Fondamento dei Principi in Bioetica
Parte terza
Se all'individuo umano si toglie artificialmente tutto il suo mondo di sentimenti, passioni e intenzioni, cosa rimane della sua persona? Se la riflessione bioetica si rivolge solo all'individuo oggettivato della scienza, come puo' riconoscere, rispettare e salvaguardare tutte le sue esigenze, le sue intenzionalita', le sue sofferenze, le sue speranze e i suoi sentimenti? Tutti questi valori (che non possono essere prodotti della materia che e' di un ordine inferiore) costituiscono il soggetto e sono realta' innegabili, anche se non sono misurabili perche' contenuti nella sua coscienza. Il soggetto vive questi contenuti, percependo la propria corporeita', (cosi' come l'abbiamo tratteggiata nella parte prima), la quale pertanto rappresenta un valore fondamentale perche' tramite il corpo la persona si realizza ed entra nello spazio e nel tempo.

La vita corporea tuttavia non esaurisce i contenuti della persona che e' anche, e anzitutto, spirito e percio' come tale trascende il corpo stesso e la temporalita'. La persona e' un sistema unico, totale e integrato di mente e di corpo in cui non e' data la possibilita' di separare o esaminare isolatamente le diverse componenti, di materia e di spirito, inscindibili e inseparabili, dotato di "dignita'" e "senza prezzo" (contrariamente alle cose, che hanno un prezzo in quanto ammettono equivalenti). La dignita' della persona e' senza limiti, incommensurabile, perche' l'uomo e' l'unico essere corporeo dotato delle capacita' di una ragione, di una coscienza, di una autodeterminazione e di una riflessione su se stesso. Tutte queste qualita' devono essere rispettate e coltivate dalla riflessione bioetica, come vedremo, pur tuttavia non sono esse che fanno la persona. La persona viene prima del loro manifestarsi perche' designa "ogni individuo dotato di natura razionale" cioe' l'essere umano come tale.

Tale affermazione e' auto-evidente come puo' esserlo una verita' del senso comune. Le verita' del senso comune sono giudizi dotati della piu' assoluta certezza in quanto e' incontrovertibile la loro verita' al punto che e' impensabile la loro non verita' e di fatto nessuno riesce a pensare che non siano veri. Qualcuno potra' anche negare la loro verita', ma la negazione e' possibile solo a parole, come mero "dire" o solo come fatto strumentale per il mascheramento d'interessi poco puliti (uso commerciale di embrioni umani).

Il senso comune ci dice che un individuo generato dalla unione di un uomo con una donna e' costantemente un essere la cui natura e' unicamente quella "umana"; non puo' assolutamente essere altro (non potra' mai essere la natura di una scimmia o di altre creature viventi). Affermare che un individuo possiede natura umana significa che presenta gli attributi e le capacita', in atto o potenziali, di un essere corporeo razionale e ogni individuo di natura razionale e' persona.

La questione successiva riguarda il momento di comparsa tra i soggetti della sua specie del nuovo individuo di natura razionale. La soluzione del problema e' fornita in modo preciso e categorico dalla scienza. A fecondazione avvenuta, con la fusione dei due gameti si costituisce un nuovo genoma, unico e irripetibile:
- che possiede le caratteristiche di specie proprie della natura umana (non puo' essere confuso con quello di altre specie inferiori);
- che contiene tutte le informazioni genetiche ed epigenetiche (l'insieme delle caratteristiche psico-fisiche) del nuovo individuo umano per tutto l'arco della sua esistenza (l'ambiente materno prima e l'ecosistema poi ne influenzano lo sviluppo perche' assicurano il necessario apporto nutritivo). Tale conoscenza non riguarda quelle che saranno le qualita' del nuovo individuo ma la sua natura che e' indubbiamente quella di un essere umano gia' alla sua prima costituzione.

Il rispetto della vita, la proibizione di disporne per una manipolazione totale, il divieto di distruggerla riflettono la percezione originaria, scritta nel cuore dell'uomo come legge naturale immutabile (Giovanni Paolo II, enc. Evangelium vitae), per cui l'altro e' un soggetto e non un oggetto, una persona e non una cosa. In ogni azione dell'uomo si dovra' distinguere il valore oggettivo ed il momento soggettivo in cui tale azione viene concepita con l'obbligo morale di adeguare il giudizio soggettivo o l'orientamento interiore al valore oggettivo dell'azione stessa. Il giudizio sul valore oggettivo dell'azione suppone il confronto con la legge che esplicita l'oggettivita' dei valori e la loro importanza gerarchica. La norma oggettiva che permette alla coscienza il giudizio sul valore morale di un'azione e' quella dettata dalla legge naturale scritta nella coscienza di ogni uomo (vedi news letter n. 3).

Su tali basi la bioetica personalista formula alcuni principi, come guide generali all'azione, ordinati, a differenza di tutte le altre forme di etica, secondo una scala che ne indica e dispone la gradualita' di applicazione in base alla dignita' di valore. Cio' implica necessariamente che non si puo' seguire un principio di valore inferiore nel caso in cui venga in contrasto con un altro di maggiore dignita'. Il rispetto della gerarchia dei valori costituisce anche una norma che permette di evitare i frequenti conflitti tra i principi, abitualmente suscitati dalle contingenze sempre diverse nelle quali gli uomini sono chiamati a decidere e ad operare.
Il Primo Principio: Rispetto - Difesa - Promozione della Vita
1) Il valore della vita fisica: la inviolabilita' della vita umana e' un precetto morale fondamentale per la persona stessa, in quanto il corpo e' co-essenziale, e' il fondamento nel quale e con il quale la persona si esprime e si realizza. Senza la vita tutti gli altri principi sotto elencati perdono di significato. La vita deve essere difesa dalle aggressioni della cultura di morte cui e' sottoposta su scala mondiale:
- pianificazione familiare programmata ed attuata con il congresso OMS del Cairo 1994,
- aborto sistematico in tutti i Paesi,
- contragestativi (RU486) abortivi chimici venduti liberamente in farmacia,
- suicidio omicida del terrorismo kamikaze,
- suicidio demografico con la caduta della natalita' e le guerre etniche,
- suicidio assistito dell'eutanasia legalizzata.
La promozione della vita costruisce una nuova antropologia che, contrapponendosi attivamente al nichilismo dominante, considera ogni essere umano come la vera risorsa del pianeta qualora possa crescere in seno alla propria famiglia, unita e stabile, dei suoi veri genitori.
 
Il Secondo Principio di Totalita' o Principio Terapeutico
Questo principio deve essere riferito all'essere umano come persona, nella sua unitotalita', fisica, psichica e spirituale; coinvolge, quindi, tutta la dignita' della persona cosi' come sopra e' stata configurata. Il principio terapeutico e' definito di totalita' proprio perche' non si puo' decidere un intervento sull'uomo senza valutarne prima tutte le conseguenze. Pertanto, l'importanza del principio terapeutico e' tale da caratterizzare tutta l'etica medica che e' incentrata: sulla eliminazione del dolore, sul sollievo della sofferenza e della solitudine, sulla dignita' del morire, sul divieto di ogni forma di accanimento terapeutico. Questo principio fonda la liceita' e l'obbligatorieta' della terapia medica e chirurgica. Per essere applicato si devono verificare alcune condizioni:
- che si tratti di intervento terapeutico sull'organo malato sulla causa primaria o secondaria della malattia, necessario per salvare l'organismo sano
- che non vi siano altri modi o mezzi per ovviare alla malattia
- che vi sia una possibilita' buona o proporzionatamente alta per la riuscita
- che vi sia il consenso informato del paziente.
In molti casi non e' tanto in questione la vita, quanto l'integrita' fisica che e' anche da considerare un bene prezioso, insito nel concetto di corporeita' e pertanto e' un valore della persona.
 
Il Terzo Principio: Liberta' e Responsabilita'
Senza liberta' non c'e' moralita' ne' responsabilita'. Coscienza, liberta' e responsabilita' costituiscono il soggetto morale. Il diritto alla liberta', al rispetto dell'autonomia con tutte le sue conseguenze pratiche, pur essendo il fondamento dell'atto etico, e' tuttavia subordinato a quello della difesa della vita e a quello terapeutico. Tale gerarchia e' giustificata dal fatto che la liberta' e' un bene della vita senza la quale essa non ha ragione di essere. In nome della liberta' di scegliere, come sostenuto da tutte le altre forme di etica, non si ha il diritto di disporre della vita (dal concepimento al termine naturale), della sua soppressione per qualunque ragione, o dell'uso del corpo umano come se si trattasse di un oggetto. Le ricerche scientifiche, eseguite in nome del progresso della scienza o dell'utilita' dei singoli o della collettivita', che non rispettano la integrita' fisica, psichica e spirituale della persona, non sono giustificate, neppure con il suo consenso degli individui coinvolti.
 
Il Quarto Principio: Socialita' e Sussidiarieta'
Il valore di senso della socialita' impegna ogni cittadino a considerare la propria vita e salute come un bene non soltanto personale ma anche sociale che riguarda anche gli altri membri della comunita'. Questo principio impegna la comunita' a promuovere la vita e la salute di ciascuno, a promuovere il "bene comune" promuovendo il bene dei singoli individui. La sussidiarieta' e' il principio garante del carattere pluralista di ogni ordinamento sociale (Pio XI, Quadragesimo anno, enc. 1931), si riferisce alla necessita' che nessuna autorita' a partire dalla Stato annulli o assorba i membri organizzati nelle societa' minori, in primo luogo la famiglia, intervenendo nel settore di loro competenza se non con funzioni di sostegno e di aiuto, nel caso non fossero in grado di far fronte da sole ai loro compiti, evitando ogni ingerenza dirigistica di potere.
(P.R.)
 
 
Dilemmi etici
CRITERI DI ETICITĮ DEL PRELIEVO E DEI TRAPIANTI DI ORGANI
Perche' parlare di etica nell'ambito delle problematiche dei prelievi d'organo?

La domanda e' pertinente e fortemente giustificativa quando ci riferiamo all'atto medico orientato nel suo esercizio all'interesse della globalita' della persona. La medicina, scienza sperimentale al servizio del malato, stimola la riflessione bioetica a diversi livelli di intervento:
- come istanza applicativa, sulle conseguenze, sui rischi e sul beneficio dell'intervento,
- come istanza intrinseca, nella fondatezza dei requisiti etici (B. Freedom '87): fedelta' ai canoni, ai risultati, lo scrupolo metodologico, l'atteggiamento di onesta', la trasparenza professionale, il servizio alla verita' con la comunicazione dei dati,
- come istanza progettata, nell'offrire migliori condizioni di vita a pazienti con insufficienza d'organo.

Prenderemo in riferimento alcuni principi etici come:
A) la difesa della vita del donatore e del ricevente
B) il rispetto dell'identita' personale e dei suoi discendenti
C) il principio di autonomia: consenso alla donazione e testamento biologico
D) la disponibilita' e l'allocazione degli organi.
 
  La difesa della vita del donatore e del ricevente
Difendere la vita non nasce da una norma imperativa astratta, ma fonda la sua validazione originaria nella legge morale naturale (LMN), prima ancora che nel diritto positivo: ovvero "ciascuno nel proprio intimo scopre liberamente in virtu' della propria natura razionale l'esistenza di un valore " (Enciclica Gaudium e Spes, 16), il riconoscimento del quale diviene poi normativo. Questo valore, "principio fondamentale", e' la dignita' della vita della persona cui poi tutti gli altri principi sono orientati. Pertanto il principio della difesa della vita fisica:
- e' un valore fondamentale su cui si fondano e sviluppano tutti gli altri valori della persona umana
- non esaurisce tutto il valore della persona umana
- non e' il bene supremo assoluto, dato che rimanda al trascendente.

L'unita' del corpo tra le parti che lo compongono costituisce la gerarchia delle parti, la loro intercomunicabilita' rappresenta l'armonia propria dell'organismo vivente e questo definisce il concetto di unitotalita'.

Il principio morale e' che a nessuno e' data la facolta' di togliere la vita o distruggere parti dell'organismo. Solamente il bene morale superiore puo' comportare il rischio di una libera privazione della vita, come e' per il sacrificio del martire, cosi' va intesa la privazione dell'integrita' del corpo con la donazione di un organo ex vivo.

Il Codice Civile qualifica beni extra commercium (art. 1145), quelli di cui non si puo' acquistare la proprieta': tra questi e' il corpo umano o il suo cadavere. Non si puo' escludere, pero', in senso giuridico il riferimento di bene immateriale, quale e' quello rappresentato dall'integrita' del corpo stesso, che sostiene il diritto della personalita' del soggetto fisico, sul quale si esercita il diritto/dovere di tutela della salute (art 32 Cod. Cost.), poi specificato anche nel diritto penale (artt.581,582), e in tutti quegli ordinamenti giuridici dove l'integrita' fisica deve essere salvaguardata se si ravvisa un pericolo della vita (art 1681 2. c. e art 2087 c.c.) cosi' come nella legislazione in materia di sicurezza e sugli infortuni sul lavoro.

La legge inibisce allo stesso titolare atti di disponibilita' del proprio corpo, che cagionino una diminuzione permanente della sua integrita' fisica (art. 5 c.civ.), ad eccezione delle disposizioni particolari come la L.458 del 1967 sulla donazione di rene a fine di trapianto terapeutico e la L. 107 del 4 dic 1990 sul trapianto di midollo, anche se questa donazione non viene intesa come organo, essendo omologabile alla donazione di sangue.

Analogamente il diritto esercita la tutela penale del cadavere (artt. 410 - 413 c.p.), non per l'oggetto materiale: il corpo, ma per il bene, anch'esso immateriale quale e' la pietas dei defunti: espressione di rilevante contenuto etico-sociale. La giurisprudenza attuale con normativa recente, abrogativa della L. 644 del 1975 con la L. 91 dell'aprile 1999 definisce i limiti e le indicazioni al prelievo di organi da cadavere inteso come res communitatis. Ed ancora il reperto occasionale, archeologico di cadavere, inteso come bene in senso giuridico, e' sottoposto alla disciplina delle cose comuni e di interesse storico (art. 9 Cost.; art 839 L.1089 del 1/6/39; L. n. 1552 del 21/12/1961). Il problema dell'identita' sostanziale del corpo si specifica proprio con la donazione ex vivo, dove a fronte di un atto di disponibilita' moralmente lecito esiste il rischio di menomazione fisica del donatore.

Il Comitato dei Ministri della Sanita' del Consiglio d'Europa nel 1987 ha approvato una direttiva che sconsigliava il trapianto da vivente in tutti i casi, con l'unica eccezione dei fratelli HLA identici, per il maggior successo terapeutico. Poi lo sviluppo della genetica immunologica ha permesso di allargare le indicazioni, cosi' la risoluzione del Parlamento Europeo del 14/9/93 ha esteso il ricorso a donatori vivi della stessa famiglia per i trapianti renali.

La Commissione di Bioetica del Consiglio d'Europa del 19 nov. 1996 al Cap. VI indica:
- la possibilita' di prelievo da vivente solo in mancanza di organi da cadavere
- la ricerca del consenso espresso in forma scritta, che evinca la convinzione della liberalita' alla donazione, con l'esclusione degli incapaci da ogni forma di donazione, eccetto che per tessuti rigenerabili, in condizioni di emergenza con la ricerca del consenso del titolare o del rappresentante legale (v. anche normativa della EFGCP nell'ambito del consenso e sulla sperimentazione).
- il divieto di profitto alla commercializzazione del corpo umano e di sue parti.

Il Comitato Nazionale di Bioetica accolte le indicazioni della Commissione Europea il 17/10/1997 esprime il seguente parere:
- la donazione da vivente non consanguineo e' praticabile solo in casi particolari in mancanza di consanguinei disponibili o idonei al trapianto (possibilita' questa gia' contenuta nell'art. 1 c.3 della L. 458/67)
- e' necessario il rispetto della compatibilita' immunologica come garanzia di riuscita
- la richiesta di consenso deve essere richiesta in forma scritta, previo controllo psicologico, per conoscere la fondatezza della motivazione e sotto garanzia istituzionale di un Magistrato
- e' necessaria l'adozione di misure che evitino la commercializzazione (a proposito vedere la risoluzione del Parlamento d'Europa A3 00074/1993 volto a introdurre norme penali contro i trafficanti)
- l'informazione deve essere completa, precisa, consapevole delle conseguenze personali e dei limiti della terapia del trapianto di rene (fa riferimento in senso piu' estensivo al trapianto di parti di fegato e tessuto rigenerabile).

Bisogna considerare che il successo dell'impianto di rene da vivente tra consanguinei HLA compatibili e' superiore a quella da cadavere, anche per la mancanza del tempo di ischemia fredda, mentre risulta sovrapponibile la curva di sopravvivenza dei reni prelevati da cadaveri rispetto a quelli provenienti da viventi non consanguinei. Questo a sostegno della politica di promozione della donazione ex mortuo, col minor sacrificio del reclutamento di organi tra vivi.

A proposito i dati dell'Eurotransplant mostrano una alta percentuale di donazione da viventi in Danimarca (8 Ml x ab.) ed in Norvegia (16 Ml x ab.), causa la loro scarsa popolazione, quando la media europea si attesta attorno al 2 p.Ml di abitanti (Newsletter Transplant Council of Europe vol. 1).

La donazione tra gli "emotionally related" sembra essere in aumento, soprattutto col cambiamento sociale della famiglia soprattutto nei paesi anglosassoni dove viene incoraggiata l'adesione volontaria a gruppi allargati, che abbiano finalita' di mutua donazione secondo un principio utilitaristico.

La tutela del donatore se. L. 458/67 si realizza a differenti livelli:
- col controllo dei Centri certificati per legge
- con la competenza del sanitari qualificati
- sotto l'egida del pretore che sovrintende
- si ribadisce che l'atto di donazione vada assolutamente protetto come atto libero, spontaneo, altruistico, proporzionato ai benefici attesi, con l'attenzione alla qualita' della vita del donatore.

Quindi, il rispetto per la vita fisica si realizza in generale con una "non disponibilita'" del proprio corpo, eccetto nei confronti della realizzazione di un bene morale maggiore secondo il principio di totalita', come nel caso di trapianto autoplastico (parti dello stesso soggetto).

La giustificazione del trapianto omoplastico (da individui diversi della stessa specie), non potendo invocare lo stesso concetto del bene riferito allo stesso corpo (principio totalita' terapeutica), si realizza nel principio di solidarieta' e socialita'.

E' chiara allora l'attenzione che il legislatore pone nella tutela del donatore con la ricerca del minimo danno arrecato, escludendo la disponibilita' degli organi che esprimono la soggettivita'. Tutela che si esercita:
- nel controllo post-donazione (follow-up clinici e psicologici)
- nelle procedure organizzative e tecniche che non vanifichino il sacrificio del donatore, nell'ottica di qualificare la proporzionalita' tra il rischio ed il beneficio del ricevente, dove il gesto della donazione, legittimamente incoraggiato, abbia una sana speranza di riuscita.

L'atteggiamento contrario e' moralmente eccepibile anche riguardo la sperimentazione nel campo del trapianto.
(continua)
(C.A.)



La parola ai lettori
Le volonta' anticipate nella carta di autodeterminazione (vedi news letter n. 8) costituiscono un esempio di falso impiego della liberta' in quanto non possono corrispondere a quelle che saranno i veri desideri della persona nel momento in cui si trovera' gravemente malata o potrebbe essere nella impossibilita' di esprimersi in qualche modo. Il sollievo dal dolore e dalla sofferenza, la dignita' del morire rappresentano esigenze fondamentali che devono essere salvaguardate a priori come diritti inalienabili della persona. Cio' e' espresso nella carta dei diritti del malato cronico.
CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO CRONICO IN EVOLUZIONE DI MALATTIA

Ho il diritto di:
1. essere considerato come persona e con la mia dignita' riconosciuta fino al termine naturale della vita;
2. essere sollevato dal dolore fisico e da altri tipi di sofferenza; 3. ricevere risposte veritiere alle mie domande;
4. attendermi tutte le necessarie cure mediche ed infermieristiche, anche quando la finalita' sia solo quella del conforto;
5. ricevere interventi proporzionati alla mia situazione clinica,senza accanimento e senza abbandono terapeutico;
6. essere preso in cura da persone competenti, sensibili e affettuose, disponibili a comprendere tutti i miei bisogni, aiutandomi sino alla fine;
7. partecipare alle decisioni che riguardano l'assistenza alla mia persona dopo aver ricevuto tutte le informazioni e le spiegazioni che richiedo;
8. riflettere e approfondire le mie esperienze spirituali e religiose, anche con l'aiuto di chi mi circonda;
9. conservare sempre la speranza ed essere curato da chi possa dare un senso di speranza;
10. esprimere apertamente i miei sentimenti e le mie emozioni per l'avvicinarsi della morte;
11. avere aiuto per i miei familiari affinche' possano affrontare ed accettare la mia morte;
12. non essere lasciato solo e di morire in pace, con dignita', secondo i principi della mia religione, nel luogo a me familiare.




GRUPPO DI LAVORO FRA UNITĄ DI CURA CONTINUATIVA DELL'ASSOCIAZIONE "ATTILIO ROMANINI ", ISTITUTO DI BIOETICA ED UNITĄ DI TERAPIA DOMICILIARE DELL'ISTITUTO DI MALATTIE INFETTIVE DELLA FACOLTĄ DI MEDICINA E CHIRURGIA "AGOSTINO GEMELLI" DELL'UNIVERSITĄ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA

La struttura razionale del documento prevede tre livelli:
1. gli enunciati di fondo (punti 1-3); 2. le modalita' assistenziali (punti 4-9); 3. il tema della morte (punti 10-12).

Dal punto di vista concettuale, emergono i seguenti fattori:
A. il primato assegnato alla persona (punto 1), considerata quale unitotalita' di corpo-spirito, titolare di diritti fondamentali, primi fra tutti quello alla vita ed alla propria dignita', da tutelare anche nell'ultimo percorso del suo tratto esistenziale terreno;
B. il sollievo dal dolore e dalla sofferenza in senso ampio (punto 2), quale strumento adatto a consentire al malato una qualita' della vita soddisfacente in relazione alla propria particolare situazione;
C. la verita' (e l'informazione) al malato (punto 3) quale priorita' dell'equipe assistenziale, in modo proporzionato, pero', alla possibilita' di ricezione della stessa da parte dell'interessato;
D. la continuita' delle cure mediche ed infermieristiche (punto 4), quale garanzia del paziente al fine di evitare ogni comportamento sanitario distorto, come l'accanimento terapeutico, l'eutanasia, l'abbandono;
E. la proporzionalita' degli interventi (punto 5), come elemento critico di discernimento in continuo aggiornamento da parte dell'equipe sanitaria relativamente all'utilizzo delle cure palliative e delle cure normali;
F. le qualita' - non solo tecniche, ma anche relazionali ed etiche - degli operatori (punto 6), da intendere come conditio sine qua non per un accompagnamento adeguato del malato;
G. la partecipazione del malato, per quanto a lui possibile, alle decisioni cliniche (punto 7), quale giusta rivendicazione dell'autonomia del paziente, nell'orizzonte comune (per lui e per gli operatori) della responsabilita', da esercitarsi questa ultima nel riconoscimento del valore-persona;
H. la dimensione spirituale della vita personale (punto 8), quale apertura al trascendente;
I. la speranza (punto 9), come virtu' umana che rifugge sia dal-la menzogna sia dall'appiattimento delle relazioni tra soggetti su un orizzonte esistenziale solo immanente;
J. l'espressione dei sentimenti e delle emozioni del paziente (punto 10), soprattutto di fronte al pensiero della morte e della propria morte, quale tabu' socio-culturale odierno da sfatare;
K. l'aiuto ai familiari del paziente da parte dell'e'quipe assistenziale (punto 11), durante l'assistenza - per consentire una adeguata presenza accanto al proprio caro malato - e dopo la perdita del con-giunto per aiutare nella elaborazione del lutto;
L. l'accompagnamento della persona malata fino alla fine (punto 12), rifuggendo dalla tentazione degli operatori di abbandonare il malato a se stesso, inducendo richieste eutanasiche.
In questa rubrica tutti coloro che ricevono questa newsletter sono invitati ad utilizzare la opportunita' offerta dal forum per far conoscere il proprio pensiero su quanto letto o sollecitare ulteriori riflessioni ed ampliare la riflessione. La corrispondenza potra' essere inviata all'indirizzo qui specificato. Attendiamo a tempi brevi le prime reazioni anche sullo strumento della News-letter per uno scambio di opinioni tra coloro che ne riceveranno il testo.
 
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Comitato di redazione
Direttori: Dott. Cleto Antonini, (C.A.), Aiuto anestesista del dpt di Rianimazione Ospedale Maggiore di Novara; Don Pier Davide Guenzi, (P.D.G.), docente di bioetica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Novara e vice-presidente del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carita'" di Novara.
Coordinatore: Prof. Paolo Rossi, (P.R.) Primario cardiologo
Consulenti
Prof. Ilario Viano, Direttore dell'Istituto di Farmacologia Clinica, Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro..
Dott. Mario Minola, Direttore generale Azienda Ospedaliera Maggiore della Carita' di Novara.
Dott. Gianfranco Zulian, Responsabile medicina legale Ospedale ASL 13 Novara, Presidente del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carita'" di Novara
con il patrocinio di:
Ospedale Maggiore di Novara
 

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