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Forum
di Bioetica |
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NEWSLETTER N. 9 - Aprile 2004 |
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Intorno
ai Principi dell'Etica
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Continua
la presentazione dei principi della bioetica personalista.
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Il
Rationale per un Fondamento dei Principi in Bioetica |
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Parte
terza |
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Se all'individuo
umano si toglie artificialmente tutto il suo mondo di
sentimenti, passioni e intenzioni, cosa rimane della
sua persona? Se la riflessione bioetica si rivolge solo
all'individuo oggettivato della scienza, come puo' riconoscere,
rispettare e salvaguardare tutte le sue esigenze, le
sue intenzionalita', le sue sofferenze, le sue speranze
e i suoi sentimenti? Tutti questi valori (che non possono
essere prodotti della materia che e' di un ordine inferiore)
costituiscono il soggetto e sono realta' innegabili,
anche se non sono misurabili perche' contenuti nella
sua coscienza. Il soggetto vive questi contenuti, percependo
la propria corporeita', (cosi' come l'abbiamo tratteggiata
nella parte prima), la quale pertanto rappresenta un
valore fondamentale perche' tramite il corpo la
persona si realizza ed entra nello spazio e nel tempo.
La vita corporea tuttavia non esaurisce i contenuti
della persona che e' anche, e anzitutto, spirito e percio'
come tale trascende il corpo stesso e la temporalita'.
La persona e' un sistema unico, totale e integrato di
mente e di corpo in cui non e' data la possibilita' di
separare o esaminare isolatamente le diverse componenti,
di materia e di spirito, inscindibili e inseparabili,
dotato di "dignita'" e "senza prezzo" (contrariamente
alle cose, che hanno un prezzo in quanto ammettono equivalenti).
La dignita' della persona e' senza limiti, incommensurabile,
perche' l'uomo e' l'unico essere corporeo dotato delle
capacita' di una ragione, di una coscienza, di una autodeterminazione
e di una riflessione su se stesso. Tutte queste qualita'
devono essere rispettate e coltivate dalla riflessione
bioetica, come vedremo, pur tuttavia non sono esse che
fanno la persona. La persona viene prima del loro manifestarsi
perche' designa "ogni individuo dotato di natura razionale"
cioe' l'essere umano come tale.
Tale affermazione e' auto-evidente come puo' esserlo una
verita' del senso comune. Le verita' del senso comune
sono giudizi dotati della piu' assoluta certezza in quanto
e' incontrovertibile la loro verita' al punto che e' impensabile
la loro non verita' e di fatto nessuno riesce a pensare
che non siano veri. Qualcuno potra' anche negare la loro
verita', ma la negazione e' possibile solo a parole, come
mero "dire" o solo come fatto strumentale per il mascheramento
d'interessi poco puliti (uso commerciale di embrioni
umani).
Il senso comune ci dice che un individuo generato dalla
unione di un uomo con una donna e' costantemente un essere
la cui natura e' unicamente quella "umana"; non puo' assolutamente
essere altro (non potra' mai essere la natura di una
scimmia o di altre creature viventi). Affermare che
un individuo possiede natura umana significa che presenta
gli attributi e le capacita', in atto o potenziali, di
un essere corporeo razionale e ogni individuo di natura
razionale e' persona.
La questione successiva riguarda il momento di comparsa
tra i soggetti della sua specie del nuovo individuo
di natura razionale. La soluzione del problema e' fornita
in modo preciso e categorico dalla scienza. A fecondazione
avvenuta, con la fusione dei due gameti si costituisce
un nuovo genoma, unico e irripetibile:
- che possiede le caratteristiche di specie proprie
della natura umana (non puo' essere confuso con quello
di altre specie inferiori);
- che contiene tutte le informazioni genetiche
ed epigenetiche (l'insieme delle caratteristiche psico-fisiche)
del nuovo individuo umano per tutto l'arco della sua
esistenza (l'ambiente materno prima e l'ecosistema poi
ne influenzano lo sviluppo perche' assicurano il necessario
apporto nutritivo). Tale conoscenza non riguarda quelle
che saranno le qualita' del nuovo individuo ma la sua
natura che e' indubbiamente quella di un essere umano
gia' alla sua prima costituzione.
Il rispetto della vita, la proibizione di disporne per
una manipolazione totale, il divieto di distruggerla
riflettono la percezione originaria, scritta nel cuore
dell'uomo come legge naturale immutabile (Giovanni Paolo
II, enc. Evangelium vitae), per cui l'altro e' un soggetto
e non un oggetto, una persona e non una cosa. In ogni
azione dell'uomo si dovra' distinguere il valore oggettivo
ed il momento soggettivo in cui tale azione viene concepita
con l'obbligo morale di adeguare il giudizio soggettivo
o l'orientamento interiore al valore oggettivo dell'azione
stessa. Il giudizio sul valore oggettivo dell'azione
suppone il confronto con la legge che esplicita l'oggettivita'
dei valori e la loro importanza gerarchica. La norma
oggettiva che permette alla coscienza il giudizio sul
valore morale di un'azione e' quella dettata dalla legge
naturale scritta nella coscienza di ogni uomo (vedi
news letter n. 3).
Su tali basi la bioetica personalista formula alcuni
principi, come guide generali all'azione, ordinati,
a differenza di tutte le altre forme di etica, secondo
una scala che ne indica e dispone la gradualita' di applicazione
in base alla dignita' di valore. Cio' implica necessariamente
che non si puo' seguire un principio di valore inferiore
nel caso in cui venga in contrasto con un altro di maggiore
dignita'. Il rispetto della gerarchia dei valori costituisce
anche una norma che permette di evitare i frequenti
conflitti tra i principi, abitualmente suscitati dalle
contingenze sempre diverse nelle quali gli uomini sono
chiamati a decidere e ad operare.
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Il
Primo Principio: Rispetto - Difesa - Promozione della
Vita |
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1) Il
valore della vita fisica: la inviolabilita' della vita
umana e' un precetto morale fondamentale per la persona
stessa, in quanto il corpo e' co-essenziale, e' il fondamento
nel quale e con il quale la persona si esprime e si
realizza. Senza la vita tutti gli altri principi sotto
elencati perdono di significato. La vita deve essere
difesa dalle aggressioni della cultura di morte cui
e' sottoposta su scala mondiale:
- pianificazione familiare programmata ed attuata
con il congresso OMS del Cairo 1994,
- aborto sistematico in tutti i Paesi,
- contragestativi (RU486) abortivi chimici venduti
liberamente in farmacia,
- suicidio omicida del terrorismo kamikaze,
- suicidio demografico con la caduta della natalita'
e le guerre etniche,
- suicidio assistito dell'eutanasia legalizzata.
La promozione della vita costruisce una nuova antropologia
che, contrapponendosi attivamente al nichilismo dominante,
considera ogni essere umano come la vera risorsa del
pianeta qualora possa crescere in seno alla propria
famiglia, unita e stabile, dei suoi veri genitori.
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Il
Secondo Principio di Totalita' o Principio Terapeutico |
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Questo
principio deve essere riferito all'essere umano come
persona, nella sua unitotalita', fisica, psichica e spirituale;
coinvolge, quindi, tutta la dignita' della persona cosi'
come sopra e' stata configurata. Il principio terapeutico
e' definito di totalita' proprio perche' non si puo' decidere
un intervento sull'uomo senza valutarne prima tutte
le conseguenze. Pertanto, l'importanza del principio
terapeutico e' tale da caratterizzare tutta l'etica medica
che e' incentrata: sulla eliminazione del dolore, sul
sollievo della sofferenza e della solitudine, sulla
dignita' del morire, sul divieto di ogni forma di accanimento
terapeutico. Questo principio fonda la liceita' e l'obbligatorieta'
della terapia medica e chirurgica. Per essere applicato
si devono verificare alcune condizioni:
- che si tratti di intervento terapeutico sull'organo
malato sulla causa primaria o secondaria della malattia,
necessario per salvare l'organismo sano
- che non vi siano altri modi o mezzi per ovviare
alla malattia
- che vi sia una possibilita' buona o proporzionatamente
alta per la riuscita
- che vi sia il consenso informato del paziente.
In molti casi non e' tanto in questione la vita, quanto
l'integrita' fisica che e' anche da considerare un bene
prezioso, insito nel concetto di corporeita' e pertanto
e' un valore della persona.
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Il
Terzo Principio: Liberta' e Responsabilita' |
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Senza
liberta' non c'e' moralita' ne' responsabilita'. Coscienza,
liberta' e responsabilita' costituiscono il soggetto morale.
Il diritto alla liberta', al rispetto dell'autonomia
con tutte le sue conseguenze pratiche, pur essendo il
fondamento dell'atto etico, e' tuttavia subordinato a
quello della difesa della vita e a quello terapeutico.
Tale gerarchia e' giustificata dal fatto che la liberta'
e' un bene della vita senza la quale essa non ha ragione
di essere. In nome della liberta' di scegliere, come
sostenuto da tutte le altre forme di etica, non si ha
il diritto di disporre della vita (dal concepimento
al termine naturale), della sua soppressione per qualunque
ragione, o dell'uso del corpo umano come se si trattasse
di un oggetto. Le ricerche scientifiche, eseguite in
nome del progresso della scienza o dell'utilita' dei
singoli o della collettivita', che non rispettano la
integrita' fisica, psichica e spirituale della persona,
non sono giustificate, neppure con il suo consenso degli
individui coinvolti.
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Il
Quarto Principio: Socialita' e Sussidiarieta' |
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Il valore
di senso della socialita' impegna ogni cittadino a considerare
la propria vita e salute come un bene non soltanto personale
ma anche sociale che riguarda anche gli altri membri
della comunita'. Questo principio impegna la comunita'
a promuovere la vita e la salute di ciascuno, a promuovere
il "bene comune" promuovendo il bene dei singoli individui.
La sussidiarieta' e' il principio garante del carattere
pluralista di ogni ordinamento sociale (Pio XI, Quadragesimo
anno, enc. 1931), si riferisce alla necessita' che
nessuna autorita' a partire dalla Stato annulli o assorba
i membri organizzati nelle societa' minori, in primo
luogo la famiglia, intervenendo nel settore di loro
competenza se non con funzioni di sostegno e di aiuto,
nel caso non fossero in grado di far fronte da sole
ai loro compiti, evitando ogni ingerenza dirigistica
di potere.
(P.R.)
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Dilemmi
etici
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CRITERI
DI ETICITĮ DEL PRELIEVO E DEI TRAPIANTI DI ORGANI |
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Perche' parlare di etica nell'ambito delle problematiche
dei prelievi d'organo?
La domanda e' pertinente e fortemente giustificativa
quando ci riferiamo all'atto medico orientato nel suo
esercizio all'interesse della globalita' della persona.
La medicina, scienza sperimentale al servizio del malato,
stimola la riflessione bioetica a diversi livelli di
intervento:
- come istanza applicativa, sulle conseguenze,
sui rischi e sul beneficio dell'intervento,
- come istanza intrinseca, nella fondatezza dei
requisiti etici (B. Freedom '87): fedelta' ai canoni,
ai risultati, lo scrupolo metodologico, l'atteggiamento
di onesta', la trasparenza professionale, il servizio
alla verita' con la comunicazione dei dati,
- come istanza progettata, nell'offrire migliori
condizioni di vita a pazienti con insufficienza d'organo.
Prenderemo in riferimento alcuni principi etici come:
A) la difesa della vita del donatore e del ricevente
B) il rispetto dell'identita' personale e dei suoi discendenti
C) il principio di autonomia: consenso alla donazione
e testamento biologico
D) la disponibilita' e l'allocazione degli organi.
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La
difesa della vita del donatore e del ricevente |
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Difendere
la vita non nasce da una norma imperativa astratta,
ma fonda la sua validazione originaria nella legge morale
naturale (LMN), prima ancora che nel diritto positivo:
ovvero "ciascuno nel proprio intimo scopre liberamente
in virtu' della propria natura razionale l'esistenza
di un valore " (Enciclica Gaudium e Spes, 16), il riconoscimento
del quale diviene poi normativo. Questo valore, "principio
fondamentale", e' la dignita' della vita della persona
cui poi tutti gli altri principi sono orientati. Pertanto
il principio della difesa della vita fisica:
- e' un valore fondamentale su cui si fondano e sviluppano
tutti gli altri valori della persona umana
- non esaurisce tutto il valore della persona umana
- non e' il bene supremo assoluto, dato che rimanda al
trascendente.
L'unita' del corpo tra le parti che lo compongono costituisce
la gerarchia delle parti, la loro intercomunicabilita'
rappresenta l'armonia propria dell'organismo vivente
e questo definisce il concetto di unitotalita'.
Il principio morale e' che a nessuno e' data la facolta'
di togliere la vita o distruggere parti dell'organismo.
Solamente il bene morale superiore puo' comportare il
rischio di una libera privazione della vita, come e'
per il sacrificio del martire, cosi' va intesa la privazione
dell'integrita' del corpo con la donazione di un organo
ex vivo.
Il Codice Civile qualifica beni extra commercium (art.
1145), quelli di cui non si puo' acquistare la proprieta':
tra questi e' il corpo umano o il suo cadavere. Non si
puo' escludere, pero', in senso giuridico il riferimento
di bene immateriale, quale e' quello rappresentato dall'integrita'
del corpo stesso, che sostiene il diritto della personalita'
del soggetto fisico, sul quale si esercita il diritto/dovere
di tutela della salute (art 32 Cod. Cost.), poi specificato
anche nel diritto penale (artt.581,582), e in tutti
quegli ordinamenti giuridici dove l'integrita' fisica
deve essere salvaguardata se si ravvisa un pericolo
della vita (art 1681 2. c. e art 2087 c.c.) cosi' come
nella legislazione in materia di sicurezza e sugli infortuni
sul lavoro.
La legge inibisce allo stesso titolare atti di disponibilita'
del proprio corpo, che cagionino una diminuzione permanente
della sua integrita' fisica (art. 5 c.civ.), ad eccezione
delle disposizioni particolari come la L.458 del 1967
sulla donazione di rene a fine di trapianto terapeutico
e la L. 107 del 4 dic 1990 sul trapianto di midollo,
anche se questa donazione non viene intesa come organo,
essendo omologabile alla donazione di sangue.
Analogamente il diritto esercita la tutela penale del
cadavere (artt. 410 - 413 c.p.), non per l'oggetto materiale:
il corpo, ma per il bene, anch'esso immateriale quale
e' la pietas dei defunti: espressione di rilevante contenuto
etico-sociale. La giurisprudenza attuale con normativa
recente, abrogativa della L. 644 del 1975 con la L.
91 dell'aprile 1999 definisce i limiti e le indicazioni
al prelievo di organi da cadavere inteso come res communitatis.
Ed ancora il reperto occasionale, archeologico di cadavere,
inteso come bene in senso giuridico, e' sottoposto alla
disciplina delle cose comuni e di interesse storico
(art. 9 Cost.; art 839 L.1089 del 1/6/39; L. n. 1552
del 21/12/1961). Il problema dell'identita' sostanziale
del corpo si specifica proprio con la donazione ex vivo,
dove a fronte di un atto di disponibilita' moralmente
lecito esiste il rischio di menomazione fisica del donatore.
Il Comitato dei Ministri della Sanita' del Consiglio
d'Europa nel 1987 ha approvato una direttiva che sconsigliava
il trapianto da vivente in tutti i casi, con l'unica
eccezione dei fratelli HLA identici, per il maggior
successo terapeutico. Poi lo sviluppo della genetica
immunologica ha permesso di allargare le indicazioni,
cosi' la risoluzione del Parlamento Europeo del 14/9/93
ha esteso il ricorso a donatori vivi della stessa famiglia
per i trapianti renali.
La Commissione di Bioetica del Consiglio d'Europa del
19 nov. 1996 al Cap. VI indica:
- la possibilita' di prelievo da vivente solo in mancanza
di organi da cadavere
- la ricerca del consenso espresso in forma scritta,
che evinca la convinzione della liberalita' alla donazione,
con l'esclusione degli incapaci da ogni forma di donazione,
eccetto che per tessuti rigenerabili, in condizioni
di emergenza con la ricerca del consenso del titolare
o del rappresentante legale (v. anche normativa della
EFGCP nell'ambito del consenso e sulla sperimentazione).
- il divieto di profitto alla commercializzazione del
corpo umano e di sue parti.
Il Comitato Nazionale di Bioetica accolte le indicazioni
della Commissione Europea il 17/10/1997 esprime il seguente
parere:
- la donazione da vivente non consanguineo e' praticabile
solo in casi particolari in mancanza di consanguinei
disponibili o idonei al trapianto (possibilita' questa
gia' contenuta nell'art. 1 c.3 della L. 458/67)
- e' necessario il rispetto della compatibilita' immunologica
come garanzia di riuscita
- la richiesta di consenso deve essere richiesta in
forma scritta, previo controllo psicologico, per conoscere
la fondatezza della motivazione e sotto garanzia istituzionale
di un Magistrato
- e' necessaria l'adozione di misure che evitino la commercializzazione
(a proposito vedere la risoluzione del Parlamento d'Europa
A3 00074/1993 volto a introdurre norme penali contro
i trafficanti)
- l'informazione deve essere completa, precisa, consapevole
delle conseguenze personali e dei limiti della terapia
del trapianto di rene (fa riferimento in senso piu' estensivo
al trapianto di parti di fegato e tessuto rigenerabile).
Bisogna considerare che il successo dell'impianto di
rene da vivente tra consanguinei HLA compatibili e' superiore
a quella da cadavere, anche per la mancanza del tempo
di ischemia fredda, mentre risulta sovrapponibile la
curva di sopravvivenza dei reni prelevati da cadaveri
rispetto a quelli provenienti da viventi non consanguinei.
Questo a sostegno della politica di promozione della
donazione ex mortuo, col minor sacrificio del reclutamento
di organi tra vivi.
A proposito i dati dell'Eurotransplant mostrano una
alta percentuale di donazione da viventi in Danimarca
(8 Ml x ab.) ed in Norvegia (16 Ml x ab.), causa la
loro scarsa popolazione, quando la media europea si
attesta attorno al 2 p.Ml di abitanti (Newsletter Transplant
Council of Europe vol. 1).
La donazione tra gli "emotionally related" sembra essere
in aumento, soprattutto col cambiamento sociale della
famiglia soprattutto nei paesi anglosassoni dove viene
incoraggiata l'adesione volontaria a gruppi allargati,
che abbiano finalita' di mutua donazione secondo un principio
utilitaristico.
La tutela del donatore se. L. 458/67 si realizza a differenti
livelli:
- col controllo dei Centri certificati per legge
- con la competenza del sanitari qualificati
- sotto l'egida del pretore che sovrintende
- si ribadisce che l'atto di donazione vada assolutamente
protetto come atto libero, spontaneo, altruistico, proporzionato
ai benefici attesi, con l'attenzione alla qualita' della
vita del donatore.
Quindi, il rispetto per la vita fisica si realizza in
generale con una "non disponibilita'" del proprio corpo,
eccetto nei confronti della realizzazione di un bene
morale maggiore secondo il principio di totalita', come
nel caso di trapianto autoplastico (parti dello stesso
soggetto).
La giustificazione del trapianto omoplastico (da individui
diversi della stessa specie), non potendo invocare lo
stesso concetto del bene riferito allo stesso corpo
(principio totalita' terapeutica), si realizza nel principio
di solidarieta' e socialita'.
E' chiara allora l'attenzione che il legislatore pone
nella tutela del donatore con la ricerca del minimo
danno arrecato, escludendo la disponibilita' degli organi
che esprimono la soggettivita'. Tutela che si esercita:
- nel controllo post-donazione (follow-up clinici e
psicologici)
- nelle procedure organizzative e tecniche che non vanifichino
il sacrificio del donatore, nell'ottica di qualificare
la proporzionalita' tra il rischio ed il beneficio del
ricevente, dove il gesto della donazione, legittimamente
incoraggiato, abbia una sana speranza di riuscita.
L'atteggiamento contrario e' moralmente eccepibile anche
riguardo la sperimentazione nel campo del trapianto.
(continua)
(C.A.)
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La
parola ai lettori |
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Le
volonta' anticipate nella carta di autodeterminazione (vedi
news letter n. 8) costituiscono un esempio di falso impiego
della liberta' in quanto non possono corrispondere a quelle
che saranno i veri desideri della persona nel momento
in cui si trovera' gravemente malata o potrebbe essere
nella impossibilita' di esprimersi in qualche modo. Il
sollievo dal dolore e dalla sofferenza, la dignita' del
morire rappresentano esigenze fondamentali che devono
essere salvaguardate a priori come diritti inalienabili
della persona. Cio' e' espresso nella carta dei diritti
del malato cronico.
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CARTA
DEI DIRITTI DEL MALATO CRONICO IN EVOLUZIONE DI MALATTIA
Ho il diritto di:
1. essere considerato come persona e con la mia dignita'
riconosciuta fino al termine naturale della vita;
2. essere sollevato dal dolore fisico e da altri tipi
di sofferenza; 3. ricevere risposte veritiere alle mie
domande;
4. attendermi tutte le necessarie cure mediche ed infermieristiche,
anche quando la finalita' sia solo quella del conforto;
5. ricevere interventi proporzionati alla mia situazione
clinica,senza accanimento e senza abbandono terapeutico;
6. essere preso in cura da persone competenti, sensibili
e affettuose, disponibili a comprendere tutti i miei bisogni,
aiutandomi sino alla fine;
7. partecipare alle decisioni che riguardano l'assistenza
alla mia persona dopo aver ricevuto tutte le informazioni
e le spiegazioni che richiedo;
8. riflettere e approfondire le mie esperienze spirituali
e religiose, anche con l'aiuto di chi mi circonda;
9. conservare sempre la speranza ed essere curato da chi
possa dare un senso di speranza;
10. esprimere apertamente i miei sentimenti e le mie emozioni
per l'avvicinarsi della morte;
11. avere aiuto per i miei familiari affinche' possano
affrontare ed accettare la mia morte;
12. non essere lasciato solo e di morire in pace, con
dignita', secondo i principi della mia religione, nel luogo
a me familiare.
GRUPPO DI LAVORO FRA UNITĄ DI CURA CONTINUATIVA DELL'ASSOCIAZIONE
"ATTILIO ROMANINI ", ISTITUTO DI BIOETICA ED UNITĄ DI
TERAPIA DOMICILIARE DELL'ISTITUTO DI MALATTIE INFETTIVE
DELLA FACOLTĄ DI MEDICINA E CHIRURGIA "AGOSTINO GEMELLI"
DELL'UNIVERSITĄ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
La struttura razionale del documento prevede tre livelli:
1. gli enunciati di fondo (punti 1-3); 2. le modalita'
assistenziali (punti 4-9); 3. il tema della morte (punti
10-12).
Dal punto di vista concettuale, emergono i seguenti fattori:
A. il primato assegnato alla persona (punto 1), considerata
quale unitotalita' di corpo-spirito, titolare di diritti
fondamentali, primi fra tutti quello alla vita ed alla
propria dignita', da tutelare anche nell'ultimo percorso
del suo tratto esistenziale terreno;
B. il sollievo dal dolore e dalla sofferenza in senso
ampio (punto 2), quale strumento adatto a consentire al
malato una qualita' della vita soddisfacente in relazione
alla propria particolare situazione;
C. la verita' (e l'informazione) al malato (punto 3) quale
priorita' dell'equipe assistenziale, in modo proporzionato,
pero', alla possibilita' di ricezione della stessa da parte
dell'interessato;
D. la continuita' delle cure mediche ed infermieristiche
(punto 4), quale garanzia del paziente al fine di evitare
ogni comportamento sanitario distorto, come l'accanimento
terapeutico, l'eutanasia, l'abbandono;
E. la proporzionalita' degli interventi (punto 5), come
elemento critico di discernimento in continuo aggiornamento
da parte dell'equipe sanitaria relativamente all'utilizzo
delle cure palliative e delle cure normali;
F. le qualita' - non solo tecniche, ma anche relazionali
ed etiche - degli operatori (punto 6), da intendere come
conditio sine qua non per un accompagnamento adeguato
del malato;
G. la partecipazione del malato, per quanto a lui possibile,
alle decisioni cliniche (punto 7), quale giusta rivendicazione
dell'autonomia del paziente, nell'orizzonte comune (per
lui e per gli operatori) della responsabilita', da esercitarsi
questa ultima nel riconoscimento del valore-persona;
H. la dimensione spirituale della vita personale (punto
8), quale apertura al trascendente;
I. la speranza (punto 9), come virtu' umana che rifugge
sia dal-la menzogna sia dall'appiattimento delle relazioni
tra soggetti su un orizzonte esistenziale solo immanente;
J. l'espressione dei sentimenti e delle emozioni del paziente
(punto 10), soprattutto di fronte al pensiero della morte
e della propria morte, quale tabu' socio-culturale odierno
da sfatare;
K. l'aiuto ai familiari del paziente da parte dell'e'quipe
assistenziale (punto 11), durante l'assistenza - per consentire
una adeguata presenza accanto al proprio caro malato -
e dopo la perdita del con-giunto per aiutare nella elaborazione
del lutto;
L. l'accompagnamento della persona malata fino alla fine
(punto 12), rifuggendo dalla tentazione degli operatori
di abbandonare il malato a se stesso, inducendo richieste
eutanasiche. |
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In questa
rubrica tutti coloro che ricevono questa newsletter
sono invitati ad utilizzare la opportunita' offerta dal
forum per far conoscere il proprio pensiero su quanto
letto o sollecitare ulteriori riflessioni ed ampliare
la riflessione. La corrispondenza potra' essere inviata
all'indirizzo qui specificato. Attendiamo a tempi brevi
le prime reazioni anche sullo strumento della News-letter
per uno scambio di opinioni tra coloro che ne riceveranno
il testo.
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Indirizzo
per la corrispondenza: paolorossi_125@fastwebnet.it |
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mailing list predisposta, chi non desidera riceverla
puo' chiedere di essere cancellato dalla lista. Chi
volesse segnalare altri nominativi di posta elettronica
cui inviare la News-letter e' pregato di fare riferimento
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newsletter e' pubblicata ed archiviata nel sito:
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Comitato
di redazione |
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Direttori:
Dott. Cleto Antonini, (C.A.), Aiuto anestesista
del dpt di Rianimazione Ospedale Maggiore di Novara;
Don Pier Davide Guenzi, (P.D.G.), docente di
bioetica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Novara e vice-presidente del Comitato Etico dell'Azienda
Ospedaliera "Maggiore della Carita'" di Novara.
Coordinatore: Prof. Paolo Rossi, (P.R.)
Primario cardiologo
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Consulenti |
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Prof. Ilario Viano, Direttore dell'Istituto di Farmacologia Clinica, Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro..
Dott. Mario Minola, Direttore generale Azienda Ospedaliera
Maggiore della Carita' di Novara.
Dott. Gianfranco Zulian, Responsabile medicina legale
Ospedale ASL 13 Novara, Presidente del Comitato Etico
dell'Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carita'" di
Novara
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con
il patrocinio di:
Ospedale Maggiore di Novara |
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